Cos'è | La comunicazione consente di conoscere l’esistenza di indagini preliminari in atto, sempre che possano essere portate a conoscenza dell’interessato. Non tutte le iscrizioni possono infatti essere comunicate. Non sono suscettibili di comunicazione:
- Le iscrizioni coperte da segreto istruttorio perché relative ai gravi reati indicati nell’art. 407, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
- Le iscrizioni che il P.M. ritenga di segretare per opportunità investigativa. La segretazione può avvenire una sola volta e per non più di tre mesi.
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Come si richiede e cosa occorre | La comunicazione deve essere richiesta utilizzando l’apposito modulo:
Richiesta allo sportello
• Dall’interessato in persona, compilando la domanda e allegando copia di un documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità. Nel caso di società deve essere allegata copia della visura camerale. • Dal difensore che deve presentare la nomina originale con autentica della firma.
Richiesta telematica
• Il richiedente dovrà altresì trasmettere in formato digitale, in uno al richiamato modulo, anche l’atto di nomina di difensore, recante, pena irricevibilità della richiesta, l’indicazione del proprio indirizzo di PEC corrispondente a quello indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) nonché l’eventuale ulteriore documentazione in suo possesso (i.e. querela, il verbale di elezione di domicilio o il verbale di sequestro). |
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